A chi è rivolto
La coppia non deve avere:
- figli minori
-figli maggiorenni incapaci
-figli portatori di Handicap grave ( art. 3 co.3, L.104/1992)
-figli economicamente non autosufficienti
nati dall'unione dei coniugi
Descrizione
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
la separazione personale;
lo scioglimento del matrimonio civile;
la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dellatto di matrimonio.
Come fare
Requisiti necessari per rivolgersi in Comune Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni: l’accordo deve essere consensuale; non devono esserci figli tra i coniugi: minori; maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave; economicamente non autosufficienti. L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile) Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale: in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale; in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55). Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132). Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione. Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Cosa serve
Entrambi i coniugi presentano dichiarazione circa l'assenza di figli nati dalla loro unione, ricadenti nelle predette condizioni, unitamente alla dichiarazione di volontà al fine di concludere l'accordo di "separazione" o di "divorzio".
-documenti di identità di entrambi i coniugi
L'Ufficiale di Stato Civile acquisisce:
-atto di matrimonio
- atti di nascita
-scheda anagrafica
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Tempi per ottenere Divorzio breve:
devono essere trascorsi :
- 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile
-6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo con l'assistenza di avvocati ( Convenzione Negoziazione Assistita)
-12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale
Fasi dell'accordo davanti all'Ufficiale di stato civile:
- presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte di entrambi i coniugi
-L'ufficiale di stato civile concorderà con entrambi appuntamento per redigere accordo che sarà sottoscritto dalle parti
-L'ufficiale di stato civile concorderà poi con i coniugi una data per la Conferma dell'accordo ( non prima ddi 30 giorni dalla firma dell'accordo)
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 23/08/2025